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STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE |
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Art. 1 Vita
della comunità scolastica. 1.
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo
studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza
critica. 2.
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della
persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e
nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di
svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla costituzione e dalla
Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York
il 20 Novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento
italiano, e delle autonomie locali. 3.
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità
civile e sociale di cui fa parte, fonda il suo Progetto e la sua Azione
educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche
attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione
dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e
all’inserimento nella vita attiva. 4.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto
reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro
età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e
culturale. Art. 2 Diritti.
1.
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e
professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità
delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e
valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una
adeguata informazione, la possibilità di fare richieste, di sviluppare
temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 2.
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi
componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 3.
Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e
sulle norme che regolano la vita della scuola. 4.
Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile
alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, con le
modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli
studenti e i loro genitori un dialogo costruttivo sulle scelte di loro
competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi
didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di
scelta dei libri e del
materiale scolastico. 5.
Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e
tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo
conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento. 6.
Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull’organizzazione della scuola, i genitori, anche su loro richiesta,
possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una
consultazione. 7.
Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed
esercitano autonomamente e con la guida dei genitori il diritto di
scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività
aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche
curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate
secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e
delle esigenze di vita degli studenti. 8.
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita
culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola
promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela
della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali. 9.
La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le
condizioni per assicurare: - un
ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo-didattico di qualità; -
offerte formative aggiuntive, integrative e facoltative; -
iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione e
dell’insuccesso scolastico; -
la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere
adeguati a tutti gli studenti; -
la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica; -
servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica. Art. 3 - Doveri1.
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad
assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2.
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di
istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi. 3.
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro
doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e
coerente con i principi di cui all’Art. 1. 4.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento. 5.
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le
strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da
non arrecare danni al patrimonio della scuola. 6.
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere
accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola Art. 4
Disciplina. 1.
Con riferimento ai doveri elencati nell’Art. 3, al corretto
svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle
situazioni specifiche sono di seguito individuate le relative sanzioni,
gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento, premessi
i criteri di seguito indicati. 2.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono
al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di
rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 3.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 4.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva della altrui personalità. 5.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di
convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 6.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. 7.
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto solo in casi gravi e reiterate
infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 8.
Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto
possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da
preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica. 9.
L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia
pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata
dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile
il disposto del comma 8. 10.
Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso
d’anno, ad altra scuola. 11.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni. 12.
Natura delle mancanze e sanzioni disciplinari: a)
in caso di mancanza ai doveri scolastici (rispettare l’orario,
portare il materiale scolastico, non disturbare la lezione, conformarsi
ai richiami dell’insegnante, tenere pulita l’aula, rispettare le
suppellettili, giustificare le assenze lo stesso giorno del rientro, ect,
ect), negligenza abituale e assenze ingiustificate, le sanzioni
disciplinari sono: ·
ammonizione
privata o in classe, ·
comunicazione
alla famiglia da restituire firmata per conoscenza, ·
allontanamento
temporaneo dall’aula e accompagnamento presso la sede del Dirigente o
suo delegato con richiesta di un intervento che consenta il regolare
proseguimento delle lezioni per l’intera classe. ·
L’organo competente del provvedimento è l’insegnante. b)
in caso di violazione dello Statuto, di reiterazione dei casi
previsti nella lettera qui sopra, di fatti che turbino il regolare
andamento della vita scolastica (uso di parolacce, di espressioni
ingiuriose che offendano la religione e le istituzioni,, derisione per
difetti fisici, ect, ect,) le sanzioni disciplinari sono: ·
ammonimento
scritto da comunicare alla famiglia, con segnalazione scritta sul
giornale di classe, con l’avvertenza che si può passare, in caso di
difetto di intervento dei genitori, alle punizioni successive; ·
convocazione
a scuola dei genitori per conferire con l’insegnante interessato. ·
L’organo competente del provvedimento è il Consiglio di classe. c)
Nel caso di reato le sanzioni disciplinari sono: ·
allontanamento
dalla comunità scolastica per una durata commisurata alla gravità del
reato, e nel caso di reato di particolare gravità perseguibile
d’ufficio o per il quale l’Autorità Giudiziaria abbia avviato
procedimenti penali o se vi sia pericolo per l’incolumità delle
persone, le sanzioni disciplinari sono: ·
l’allontanamento
sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di
accertata incompatibilità ambientale. ·
L’organo competente del provvedimento è il Consiglio di classe. Nel caso di sanzioni di cui ai punti c e d sarà
consentito allo studente, al termine delle lezioni, di prendere visione
del lavoro svolto consultando il Giornale di classe, altrimenti la
comunicazione delle attività svolte avverrà d’ufficio. 13.
Procedure. Il procedimento disciplinare si avvia con la
contestazione degli addebiti, così da consentire all’alunno di
giustificarsi, anche con la presenza di un genitore. Nei casi in cui la sanzione sia di competenza del docente, la contestazione deve essere formulata all’istante, anche oralmente, ed eventualmente annotata nel Giornale di classe con le giustificazioni addotte dall’alunno. Nei casi di cui alle lettere c e d la
procedura deve essere avviata con la preliminare contestazione di
addebiti, anche nel caso la punizione sia di competenza del Consiglio di
classe. Le contestazioni, con l’invito a presentarsi per le
giustificazioni, sono sottoscritte dal Dirigente scolastico. All’allievo è consentito di presentarsi
accompagnato dal genitore, di fornire le giustificazioni per iscritto e
di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli. Dopo la fase istruttoria testimoniale, l’organo
collegiale si riunisce una seconda volta per adottare la deliberazione
con provvedimento motivato che sarà comunicato integralmente per
iscritto ai genitori dell’alunno. Art. 5
Impugnazioni. 1.
Per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 4 e per i
relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 328,
commi 2 e 4 del D.L. n° 297 – Testo unico; e le successive
modificazioni inerenti l’autonomia delle istituzioni scolastiche. 2.
Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui alle
lettere a e b è ammesso ricorso da parte dei genitori,
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione,
all’Organo interno di garanzia. 3.
E’ istituito l’Organo di garanzia dell’Istituto Comprensivo
di cui fanno parte: due docenti, un genitore, un rappresentante del
personale A.T.A. e il Dirigente scolastico che ha il compito di
presiederne le riunioni. Art. 6
Disposizioni finali. 1.
I regolamenti della scuola e la Carta dei servizi previsti dalle
disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa
consultazione della componente genitori. 2.
Del presente Regolamento e dei documenti fondamentali della
Scuola è fornita copia agli studenti all’atto dell’iscrizione. 3.
Si riconoscono come abrogati il capo III del Titolo I del R. D. 4
maggio 1925, n° 653. A chiunque è fatto obbligo osservare e far osservare il presente Regolamento dell’Istituto Comprensivo di Bolotana. Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 28 Nov. 1999, sottoscritto e trasmesso agli ATTI. Confermato dal Consiglio di Istituto nella seduta 30 settembre 2000, sottoscritto e trasmesso agli Atti Bolotana 30 settembre 2000 |