STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

Art. 1 Vita della comunità scolastica.

1.      La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2.      La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 Novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano, e delle autonomie locali.

3.      La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui fa parte, fonda il suo Progetto e la sua Azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.

4.      La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 Diritti.

1.      Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di fare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2.      La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3.      Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4.      Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti e i loro genitori un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri  e del materiale scolastico.

5.      Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

6.      Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola, i genitori, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

7.      Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente e con la guida dei genitori il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

8.      Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

9.      La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

-    un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

-         offerte formative aggiuntive, integrative e facoltative;

-         iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione e dell’insuccesso scolastico;

-         la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti;

-         la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;

-         servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 3 - Doveri

1.      Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2.      Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

3.      Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’Art. 1.

4.      Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento.

5.      Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6.      Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola

Art. 4 Disciplina.

1.      Con riferimento ai doveri elencati nell’Art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche sono di seguito individuate le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento, premessi i criteri di seguito indicati.

2.      I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

3.      La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4.      In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità.

5.      Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6.      Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7.      Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in casi gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8.      Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.

9.      L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

10.  Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

11.  Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

12.  Natura delle mancanze e sanzioni disciplinari:

a)      in caso di mancanza ai doveri scolastici (rispettare l’orario, portare il materiale scolastico, non disturbare la lezione, conformarsi ai richiami dell’insegnante, tenere pulita l’aula, rispettare le suppellettili, giustificare le assenze lo stesso giorno del rientro, ect, ect), negligenza abituale e assenze ingiustificate, le sanzioni disciplinari sono:

·        ammonizione privata o in classe,

·        comunicazione alla famiglia da restituire firmata per conoscenza,

·        allontanamento temporaneo dall’aula e accompagnamento presso la sede del Dirigente o suo delegato con richiesta di un intervento che consenta il regolare proseguimento delle lezioni per l’intera classe.

·        L’organo competente del provvedimento è l’insegnante.

b)      in caso di violazione dello Statuto, di reiterazione dei casi previsti nella lettera qui sopra, di fatti che turbino il regolare andamento della vita scolastica (uso di parolacce, di espressioni ingiuriose che offendano la religione e le istituzioni,, derisione per difetti fisici, ect, ect,) le sanzioni disciplinari sono:

·        ammonimento scritto da comunicare alla famiglia, con segnalazione scritta sul giornale di classe, con l’avvertenza che si può passare, in caso di difetto di intervento dei genitori, alle punizioni successive;

·        convocazione a scuola dei genitori per conferire con l’insegnante interessato.

·        L’organo competente del provvedimento è il Consiglio di classe.

c)      Nel caso di reato le sanzioni disciplinari sono:

·        allontanamento dalla comunità scolastica per una durata commisurata alla gravità del reato, e nel caso di reato di particolare gravità perseguibile d’ufficio o per il quale l’Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimenti penali o se vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, le sanzioni disciplinari sono:

·        l’allontanamento sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale.

·        L’organo competente del provvedimento è il Consiglio di classe.

Nel caso di sanzioni di cui ai punti c e d sarà consentito allo studente, al termine delle lezioni, di prendere visione del lavoro svolto consultando il Giornale di classe, altrimenti la comunicazione delle attività svolte avverrà d’ufficio.

13.  Procedure.

Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti, così da consentire all’alunno di giustificarsi, anche con la presenza di un genitore.

Nei casi in cui la sanzione sia di competenza del docente, la contestazione deve essere formulata all’istante, anche oralmente, ed eventualmente annotata nel Giornale di classe con le giustificazioni addotte dall’alunno.

Nei casi di cui alle lettere c e d la procedura deve essere avviata con la preliminare contestazione di addebiti, anche nel caso la punizione sia di competenza del Consiglio di classe. Le contestazioni, con l’invito a presentarsi per le giustificazioni, sono sottoscritte dal Dirigente scolastico.

All’allievo è consentito di presentarsi accompagnato dal genitore, di fornire le giustificazioni per iscritto e di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.

Dopo la fase istruttoria testimoniale, l’organo collegiale si riunisce una seconda volta per adottare la deliberazione con provvedimento motivato che sarà comunicato integralmente per iscritto ai genitori dell’alunno.

Art. 5   Impugnazioni.

1.      Per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 4 e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 328, commi 2 e 4 del D.L. n° 297 – Testo unico; e le successive modificazioni inerenti l’autonomia delle istituzioni scolastiche.

2.      Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui alle lettere a e b è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo interno di garanzia.

3.      E’ istituito l’Organo di garanzia dell’Istituto Comprensivo di cui fanno parte: due docenti, un genitore, un rappresentante del personale A.T.A. e il Dirigente scolastico che ha il compito di presiederne le riunioni.

Art. 6  Disposizioni finali.

1.      I regolamenti della scuola e la Carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione della componente genitori.

2.      Del presente Regolamento e dei documenti fondamentali della Scuola è fornita copia agli studenti all’atto dell’iscrizione.

3.      Si riconoscono come abrogati il capo III del Titolo I del R. D. 4 maggio 1925, n° 653.

 

A chiunque è fatto obbligo osservare e far osservare il presente Regolamento dell’Istituto Comprensivo di Bolotana.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 28 Nov. 1999, sottoscritto e trasmesso agli ATTI.

Confermato dal Consiglio di Istituto nella seduta 30 settembre 2000, sottoscritto e trasmesso agli Atti

Bolotana 30 settembre 2000